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Condizioni

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

In aggiunta alle clausole, patti e condizioni inserite nelle offerte, conferme d'ordini e fatture della CIE SRL, (in seguito "Venditrice") le seguenti condizioni generali regoleranno il contratto di compravendita di merci e/o il contratto di fornitura di servizi (in seguito "Contratto") con l'Acquirente.

1)PAGAMENTI E PREZZO - I pagamenti saranno validi soltanto se effettuati presso la Sede della Venditrice secondo le modalità e i termini convenuti. II luogo del pagamento, anche se questo è convenuto a mezzo tratte o pagherò, è sempre la Direzione Amministrativa di Prato della Venditrice. I pagamenti effettuati non in conformità con quanto precede sono a rischio e pericolo dell'Acquirente. Resta espressamente convenuto fra le parti che il prezzo di vendita è quello indicato nell'offerta della Venditrice accettata dall'Acquirente.

2) INTERESSI - In caso di pagamento dilazionato gli interessi compensativi vengono convenuti ad un tasso pari al tasso ufficiale di sconto (Banca d'Italia) in vigore all'inizio di ciascun mese in cui gli interessi sono dovuti dall'Acquirente aumentato di 7 (sette) punti.Lo stesso vale per gli interessi moratori

3)     SPESE ED ACCESSORI VARI - Tasse, imposte, oneri fiscali di registrazione, trascrizioni, iscrizioni, costi di collaudo, di imballo e trasporto della merce dalla Fabbrica alla destinazione,bolli cambiari e in genere ogni spesa presente e futura connessa al Contratte sono a carico dell'Acquirente, così come questo dovrà rimborsare le spese legali sostenute per la tutela delle ragioni della Venditrice nei confronti dell'Acquirente ancorché in sede stragiudiziale.

3)RISERVA DI PROPRIETÀ - Le vendite con pagamento dilazionato sono fatte con patto di riservato dominio ai sensi dell'articolo 1523 e seguenti Cod. Civ. Su richiesta della Venditrice, l'Acquirente avrà l'obbligo di compiere tutti gli adempimenti necessari al fine di proteggere il diritto di proprietà della Venditrice stessa sui macchinari oggetto del Contratto anche di frontea terzi; in caso di rifiuto o di ritardo la Venditrice potrà provvedere invece, per conto ed a spese dell'Acquirente quale mandataria speciale e senz'obbligo di rendiconto, a ciò costituitaespressamente dall'Acquirente con la sola sottoscrizione del Contratto.

-La trascrizione prevista dalla Legge sarà effettuata a cura della Venditrice ed a spese dell'Acquirente, che si assume tutti gli oneri fiscali inerenti o comunque connessi al Contratto.

-L'eventuale rinnovo degli effetti cambiari non estingue il patto di riservato dominio ma ne proroga gli effetti.

5)CONSEGNA - l termini di consegna indicati nell’offerta sono considerati dalla data di conferma dell’ordine. I termini di consegna sono puramente indicativi e non saranno vincolanti per la venditrice. Nessun indennizzo sarà versato per qualsiasi danno diretto o indiretto derivanti da ritardi nella consegna o di interruzione o cancellazione parziale della commessa. Eccezioni specifiche possono applicarsi previo accordo e accettazione da entrambe le parti.

 6)GARANZIA - Tutte le macchine e i prodotti nuovi di costruzione originale costruttore sono garantiti contro tutti i difetti di materiali e di costruzione per 12 mesi dalla data di consegna,6 mesi sui ricambi e riparazioni, limitatamente al lavoro effettuato e ai pezzi sostituiti. E’ a carico dell'Acquirente provare i suddetti difetti o vizi.

Durante il periodo di garanzia la Venditrice si limiterà a sostituire, o a suo giudizio riparare, gratuitamente e nel minor tempo possibile, i materiali riscontrati affetti da difetti o vizi,includendo la mano d'opera necessaria all'uopo.

La Venditrice si riserva di apportare modifiche a parti della macchina per soddisfare la garanzia o di sostituirle. Le parti difettose sostituite gratuitamente passano in proprietà alla Venditrice.

La garanzia non si applica alla sostituzione o alle riparazioni che risultassero dovute alla normale usura delle parti e/o delle macchine, a deterioramenti o incidenti dovuti a negligenze, mancanza di sorveglianza o manutenzione impropria utilizzazione, difettosa installazione effettuata dall'Acquirente.

La garanzia è resa franco sede del costruttore, ovvero franco sede Venditrice. Restano pertanto a carico del Committente le eventuali spese di trasporto, vitto, alloggio, trasferta,viaggio Ed ore di trasferimento del personale dell'Assistenza Tecnica del Costruttore, della Venditrice, ovvero della sua Officina Autorizzata, dalla loro Sede a quella del Committente e viceversa.

La prestazione della garanzia è tassativamente subordinata al fatto che il Committente abbia ottemperato puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali.

La denuncia dei difetti riscontrati sulle macchine non autorizza in ogni caso la Committente a differire o a sospendere i pagamenti, ne tanto meno a chiedere la risoluzione del contratto,risarcimento danni o riduzione del prezzo convenuto.Le riparazioni effettuate durante il periodo di garanzia non interrompono il periodo della garanzia stessa.

Sono altresì esclusi dalla garanzia i difetti e/o le rotture derivanti dalla normale usura, correnti galvaniche, corrosioni, erosioni e/o depositi chimici derivanti da sostanze contaminanti e/o dalla mancata osservanza delle istruzioni di conservazione, uso e manutenzione prescritte dal costruttore, dal cattivo o inadeguato uso delle macchine e dei prodotti ovvero da un loro sfruttamento eccessivo, o da modifiche e riparazioni fatte dal Committente e non espressamente autorizzate per iscritto dalla Venditrice prima della loro esecuzione.

L'uso di componentistica o ricambi non originali ha per effetto la cessazione immediata di ogni forma di garanzia.

Per macchine o componenti che non siano di costruzione originale costruttore valgono le condizioni di garanzia che i rispettivi fornitori riservano alla Venditrice.

La durata del periodo di garanzia quando diversa da 12 mesi dalla consegna deve essere specificata in ordine.

La Venditrice non fornisce all'Acquirente nessuna garanzia di qualsiasi natura eccetto quelle specificamente elencate in questo paragrafo 6.

7)BREVETTI - La Venditrice si impegna a provvedere alla difesa di qualsiasi causa che venisse iniziata contro l'Acquirente e ad assumersi tutte le spese poste a carico dell'Acquirente in

caso di soccombenza a condizione che la causa sia basata sulla pretesa che le macchine di costruzione originale, oggetto del Contratto, violino un brevetto italiano, per invenzioneindustriale e che l'Acquirente abbia prontamente notificato per iscritto la Venditrice; la Venditrice a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto o di ottenere per l'Acquirente il diritto dicontinuare ad usare tali macchine, o di modificarle in modo che cessino di violare diritti di brevetto, o di sostituirle con macchine che non violino brevetti, o di ritirare tali macchinedall'Acquirente e rimborsare il relativo prezzo di acquisto. Con riferimento a brevetti per invenzioni e metodi o processi da porsi in essere con l'aiuto di dette macchine, la responsabilitàdella Venditrice non potrà mai eccedere il valore delle macchine fornite con il Contratto.

8)LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ - I diritti di risarcimento dell'Acquirente sono esclusivamente quelli qui elencati e la responsabilità complessiva della Venditrice in relazione al

Contratto o alle macchine e servizi forniti con lo stesso non potrà superare il prezzo di acquisto della singola macchina in relazione alla quale detta responsabilità viene fatta valere.

La Venditrice ed i suoi fornitori non saranno in nessun caso responsabili verso l'Acquirente per qualsiasi tipo di danni indiretti, comunque causati, che derivino dal Contratto o dal suoinadempimento o da qualsiasi difetto o rottura o cattivo funzionamento delle macchine oggetto del Contratto, siano detti danni, a titolo esemplificativo ma non limitativo, basati superdita di profitti, blocco del lavoro, danneggiamento di altri beni, perdite per chiusura o non operabilità di impianti, pretese dell'Acquirente o dei clienti dell'Acquirente per interruzioni diservizi.

9)RECLAMI - È convenuto espressamente che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare il pagamento delle somme dovute alla Venditrice.

10)FORO COMPETENTE - In caso di contestazione relativa ad una fornitura o al suo pagamento, il Foro competente è il Tribunale di Firenze, quali che siano le condizioni di vendita e di pagamento concordate. 

11)Ai sensi degli arti. 1341 e 1342 C.C. l'Acquirente dichiara di accettare espressamente e specificatamente le clausole n.ri.:

1 (prezzo, variazioni, rinuncia ai danni) - 2 (interessi compensativi e moratori) - 4 (riserva proprietà, decadenza dilazione) - 5 (termini di consegna, rinuncia alla risoluzione ed ai danni, facoltà di recesso) - 6 (limiti e decadenza della garanzia) – 8 (limitazione della responsabilità) - 9 (divieto di sospensione pagamenti) - 10 (Foro competente).